Area Contabilità, Tributi e Società
« torna indietro 27/01/2014 - Entro il prossimo 28/02 la consegna delle certificazioni delle ritenute operate nel 2013Come ogni anno, ai sensi dell’art.4, co.6-ter e 6-quater d.P.R. n.322/98, entro il giorno 28 febbraio devono essere consegnate, o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2013 sui:
- compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali (si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto),
- compensi corrisposti agli intermediari di commercio.
Vanno inoltre predisposte e consegnate le certificazioni delle ritenute operate dai condomini per contratti di appalto di opere o di servizi e le certificazioni delle ritenute operate dalle Banche e dalle Poste Italiane al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all’esecuzione di lavori che fruiscono delle detrazioni del 50% e del 55%.
Il citato decreto non prevede una forma obbligatoria per le certificazioni, tuttavia esse devono contenere i seguenti dati:
- identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili;
- ammontare delle ritenute operate;
- ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.
Riteniamo anche opportuno richiamare l’attenzione su alcuni particolari compensi:
-> sportivi dilettanti
nella certificazione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata anche la somma di € 7.500 che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art.69, co.2 Tuir,
-> nuove iniziative produttive - regime agevolato ex art 13 L. n.388/2000
non è obbligatorio certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all’art.13 L. n.388/00 in quanto trattasi di compensi sui quali non vanno trattenute le ritenute di acconto,
-> imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art.27, D.L. n.98/2011
sono da riportare nel modello 770 i compensi corrisposti a soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27 D.L. n.98 del 6 luglio 2011, anche se tali compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Riteniamo quindi opportuno suggerire la certificazione anche di tali compensi nella misura complessiva delle somme erogate.
-> ricercatori residenti all’estero
le somme erogate quale compensi per lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08 non vanno certificate per la parte che non ha concorso a formare il reddito imponibile ovvero il 90% dell’ammontare erogato,
-> finanziamenti fruttiferi
vanno certificate le ritenute applicate, all’atto del pagamento, sugli interessi corrisposti ai soci.
In tal e caso si suggerisce di redigere un documento dal quale risultino le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l’onerosità e l’esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento.
Ricordiamo che la certificazione delle ritenute sarà utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi del percipiente e del modello 770 semplificato.
Con riferimento a questo ultimo adempimento, riteniamo opportuno, ai fini di una corretta descrizione in certificazione, riportare le causali di pagamento previste dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta:
A
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prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
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C
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utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
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H
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indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
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M
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prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
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N
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indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
- nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
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O
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prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
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Q
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provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
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R
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provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
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T
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provvigioni corrisposte a mediatore;
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U
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provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
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V
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provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
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W
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corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.
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