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27/01/2014 - Entro il prossimo 28/02 la consegna delle certificazioni delle ritenute operate nel 2013

Come ogni anno, ai sensi dell’art.4, co.6-ter e 6-quater d.P.R. n.322/98, entro il giorno 28 febbraio devono essere consegnate, o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2013 sui:

  • compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali (si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto),
  • compensi corrisposti agli intermediari di commercio.

Vanno inoltre predisposte e consegnate le certificazioni delle ritenute operate dai condomini per contratti di appalto di opere o di servizi e le certificazioni delle ritenute operate dalle Banche e dalle Poste Italiane al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all’esecuzione di lavori che fruiscono delle detrazioni del 50% e del 55%.

Il citato decreto non prevede una forma obbligatoria per le certificazioni, tuttavia esse devono contenere i seguenti dati:

  • identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
  • identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
  • causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
  • importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili;
  • ammontare delle ritenute operate;
  • ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
  • periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

Riteniamo anche opportuno richiamare l’attenzione su alcuni particolari compensi:

-> sportivi dilettanti

nella certificazione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata anche la somma di € 7.500 che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art.69, co.2 Tuir,

-> nuove iniziative produttive - regime agevolato ex art 13 L. n.388/2000

non è obbligatorio certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all’art.13 L. n.388/00 in quanto trattasi di compensi sui quali non vanno trattenute le ritenute di acconto,

-> imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art.27, D.L. n.98/2011

sono da riportare nel modello 770 i compensi corrisposti a soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27 D.L. n.98 del 6 luglio 2011, anche se tali compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Riteniamo quindi opportuno suggerire la certificazione anche di tali compensi nella misura complessiva delle somme erogate.

-> ricercatori residenti all’estero

le somme erogate quale compensi per lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08 non vanno certificate per la parte che non ha concorso a formare il reddito imponibile ovvero il 90% dell’ammontare erogato,

-> finanziamenti fruttiferi

vanno certificate le ritenute applicate, all’atto del pagamento, sugli interessi corrisposti ai soci.

In tal e caso si suggerisce di redigere un documento dal quale risultino le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l’onerosità e l’esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento.

Ricordiamo che la certificazione delle ritenute sarà utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi del percipiente e del modello 770 semplificato.

Con riferimento a questo ultimo adempimento, riteniamo opportuno, ai fini di una corretta descrizione in certificazione, riportare le causali di pagamento previste dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta:

A

prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

C

utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

H

indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;

M

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;

N

indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

  • nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
  • in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

O

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;

Q

provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

R

provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

T

provvigioni corrisposte a mediatore;

U

provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;

V

provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;

W

corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.