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14/01/2014 - Conguaglio IMU 1^ casa al 24 gennaio

La Legge di stabilità 2014 interviene sul conguaglio del saldo Imu 2013 per abitazioni principali e terreni agricoli, originariamente in scadenza il 16 gennaio, che viene posticipato al 24 gennaio 2014.

L’esenzione ed il conguaglio

Il D.L. n.133/13 aveva stabilito l’esenzione per il saldo Imu 2013, come avvenuto in occasione del pagamento dell’acconto, in relazione ad un variegato ventaglio di immobili:

  • le abitazioni principali e le relative pertinenze, nonché i fabbricati assimilati quali abitazioni possedute dalle Iacp, quelli delle cooperative edilizie e proprietà indivisa, quelle assegnate ad uno dei coniugi a seguito di separazione o divorzio, le abitazione dei contribuenti facenti parte delle forze armate, così come le fattispecie di assimilazione introdotte dai regolamenti comunali (abitazioni possedute da anziani e disabili ricoverati in istituti e quelle dei cittadini italiani residenti all’estero, oltre all’uso gratuito ai familiari);
  • fabbricati rurali strumentali all’attività (i fabbricati rurali abitativi erano invece oggetto di prelievo a saldo, salvo applicazione dell’esenzione per l’abitazione principale);
  • i terreni agricoli, anche non coltivati, limitatamente a quelli posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali. I terreni posseduti da altri soggetti hanno invece scontato ordinariamente l’imposta dovuta a saldo 2013.

Il decreto stabiliva però la necessità di un concorso dei contribuenti alla copertura: “L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40%, entro il 16 gennaio 2014.”

Questo significa che nel caso in cui il Comune abbia incrementato l’aliquota ordinaria (quindi oltre lo 0,4% di base per abitazioni principali e pertinenze ovvero lo 0,76% di base per i terreni agricoli), occorrerà procedere ad un conguaglio dell’imposta dovuta sulla base della maggiore aliquota.

Da notare che tale conguaglio va effettuato nel caso in cui l’aliquota applicabile sia superiore allo standard, non necessariamente deve essere stata incrementata nel corso del 2013 (potrebbe essere stata incrementata nel 2012 e solo confermata nel 2013).

Sarà quindi necessario effettuare il seguente conteggio:

  • calcolare l’imposta effettivamente dovuta sulla base dell’aliquota che risulta applicabile per il 2013 in base alle deliberazioni comunali;
  • successivamente confrontarla con quella dovuta in base all’aliquota standard e
  • quindi versare il 40% di tale differenza entro il prossimo 24 gennaio 2014.

Esempio

Giorgio Verdi vive in una villetta di categoria catastale A/7. Rendita € 2.000.

Il Comune ha deliberato per il 2013 un’aliquota Imu dello 0,55% e ha lasciato inalterata la detrazione per abitazione principale (€ 200).

Tale immobile era esente sia per il versamento dell’acconto 2013 che per quello del saldo 2013.

Verifichiamo quale sia il conguaglio dovuto entro il 24 gennaio 2014:

  • imposta effettiva: € 2.000 *1,05 * 160 * 0,55% = € 1.848 – € 200 = € 1.648
  • imposta standard: € 2.000 *1,05 * 160 * 0,4% = € 1.344 – € 200 = € 1.144
  • conguaglio: € 1.648 – € 1.144 = € 504 * 40% = € 201,60 -> 202,00 (arrotondato)

Analogo calcolo deve essere effettuato anche in relazione ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali, con riferimento all’aliquota standard dello 0,76%.

Come detto, il versamento a conguaglio potrà essere effettuato entro il prossimo 24 gennaio 2014.

Lo Studio provvederà a verificare le posizioni dei clienti dello Studio per i quali abbia ricevuto incarico per il calcolo dell’Imu 2013; successivamente comunicherà ai clienti interessati dal conguaglio gli importi da versare entro la data del 24 gennaio.

Tares

Si segnala infine che la Legge di Stabilità ha concesso una moratoria ai versamenti Tares 2013.

Entro il 24 gennaio 2014, i contribuenti che non vi abbiano già provveduto, potranno versare la quota aggiuntiva Tares per i servizi indivisibili (pari a € 0,30 per metro quadrato dell’immobile) in scadenza lo scorso 16 dicembre 2013 ma che, a causa del fatto che gli F24 sono pervenuti dai Comuni ai contribuenti pochi giorni prima della scadenza, in molti non sono riusciti a versare tempestivamente alla scadenza prevista. Ciò significa quindi che non potranno essere sanzionati versamenti avvenuti in ritardo ma entro un mese (circa) dalla scadenza originaria.

Per il versamento occorre utilizzare il modello di versamento pervenuto dal Comune di ubicazione dell’immobile; in caso di mancato ricevimento del modello, occorre rivolgersi all’ufficio competente del Comune stesso.