Area Contabilità, Tributi e Società
« torna indietro 13/01/2014 - Comunicazione telematica delle lettere di intento.I soggetti definiti “esportatori abituali” (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l’estero), onde evitare di essere costantemente a credito d’Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell’Iva: tale richiesta – denominata “lettera d’intento” – avviene attraverso apposita domanda da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).
I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:
- numerazione progressiva;
- annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta.
In relazione a tale ultimo punto va ricordato che dal 2.3.2012 (modifiche apportate dal D.L. n.16/12) l’assolvimento dell’adempimento telematico è mutato radicalmente rispetto al passato:
l’invio telematico non viene più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento bensì entro il più ampio termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera c) DPR n.633/72.
|
Si riepilogano sul punto i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.82/E/12:
- il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento: resta pertanto ferma la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d’intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata;
- nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso e approvata con provvedimento del 14 marzo 2005;
- il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, senza quindi indicazione del mese: tale modalità di compilazione potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.
ATTENZIONE: in seguito alle disposizioni introdotte dal D.L. n.16/12 – che assegnano rilevanza alla concreta effettuazione della prima operazione senza applicazione dell’Iva in virtù della lettera di intento ricevuta – e delle pesanti sanzioni previste, si invita la gentile clientela a comunicare con tempestività l’avvenuta effettuazione di tali operazioni.
Ad ogni modo, per evitare possibili disguidi (stante il non sempre facile monitoraggio nonché variabilità del momento di effettuazione di tali operazioni) si consiglia ditrasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d’intento ricevute, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.
|
Soggetti obbligati alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate
|
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le c.d. lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva
|
Termine
|
I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta.
Non essendo più il termine di trasmissione ancorato al mese di ricevimento della dichiarazione non pare più necessario a tale fine conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento
|
Numerazione
|
I nuovi termini di invio delle lettere di intento fissati dal D.L. n.16/12, legati alla concreta applicazione della fatturazione in esenzione, risolvono anche le problematiche relative alla loro numerazione progressiva (elemento da indicare nella dichiarazione telematica).
Posto che comunque la risoluzione n.82/E/12 ammette l’invio delle lettere d’intento seguendo il criterio del mese di ricevimento delle stesse si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alle lettere ricevute in prossimità del cambio d’anno:
- lettera di intento emessa nel dicembre 2013 dall’esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2014 e provvedere all’invio telematico della comunicazione entro il 16 gennaio 2014;
- lettera di intento emessa nel dicembre 2013 dall’esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2014 : anche in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2014 e provvedere all’invio telematico della comunicazione entro il 17 febbraio 2014
|
Modalità
|
Il fornitore che riceve la lettera d’intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni
|
Revoca
|
Nel caso in cui l’esportatore voglia rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d’intento. Quest’ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all’Amministrazione finanziaria.
In questo caso la lettera d’intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata
|
Nuova richiesta
|
Qualora l’esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un plafond maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.
In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l’adempimento telematico
|
Sanzioni
L’aspetto più delicato dell’adempimento in commento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.
È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l’esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell’Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile).
|
Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta, in caso di esecuzione della fornitura, l’applicazione di sanzioni. In tale caso, se l’esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell’Iva da parte dell’esportatore.
Per effetto delle previsioni introdotte dal D.L. n.16/12, inoltre, la mancata esecuzione della fornitura non è più fatto generatore di sanzioni, posto che la mancata effettuazione di operazioni non fa scattare il presupposto per l’invio telematico della lettera d’intento.
Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:
Senza effettuazione di forniture in sospensione
|
|
Nessuna sanzione in quanto non sorge mai il presupposto per l’invio
|
|
|
|
Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari”
|
|
Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata
|
Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”
|
|
Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’Iva da parte dell’esportatore abituale
|
|