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18/02/2008 - Tenuta libri del lavoro per le attivita' "mobili" (piccoli artigiani e impiantisti).

la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 29 gennaio 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di tenuta e conservazione dei libri obbligatori per i datori di lavoro (libro matricola, libro paga - sezione presenze), per quelle attività caratterizzate da una continua o temporanea mobilità da parte dei lavoratori sul territorio o da attività contraddistinte da prestazioni lavorative che si svolgono presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata e nelle quali l'impresa non dispone di capacità organizzative o logistiche per assicurare la conservazione della citata documentazione obbligatoria.

Esempio destinatari

  • attività edili di modesta entità: piccoli lavori edili, ristrutturazione, intonacatura e rifinitura con impiego, escluso il titolare o i soci, di al massimo 9 lavoratori;
  • attività impiantistiche;
  • servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori di strutture industriali;
  • servizi di consegna o ritiro merci presso clienti o fornitori;
  • servizi di trasporto di merci o persone;
  • servizi di vigilanza;
  • attività artistiche e dello spettacolo.

Per qualsiasi attività lavorativa che prevede l'impiego di lavoratori subordinati, la legge obbliga il datore di lavoro ad istituire e tenere i libri obbligatori, con un divieto di "rimozione" dal luogo di lavoro. L'omessa istituzione o l'omessa esibizione degli stessi, tra l'altro, viene punita con una sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000.

La nota ministeriale precisa che tale obbligo deve essere reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che connotano lo svolgimento delle attività citate ove non pare possibile dotare i lavoratori di un libro matricola e paga per ogni luogo in cui viene resa la prestazione. Peraltro, prima dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2007 l'immediata evidenza per la verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro era affidata alle scritturazioni contenute nei libri obbligatori, mentre ora lo strumento più idoneo per la suddetta verifica è la comunicazione preventiva di assunzione. Pertanto ai fini di attestare, nel caso di verifica ispettiva, la regolare costituzione del rapporto di lavoro si consiglia di munire il personale "itinerante" di:

  • copia della comunicazione preventiva di assunzione,

OPPURE

  • dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola,

OPPURE

  • prospetto paga.

Resta ferma l'ipotesi che qualora il personale impiegato sul luogo di lavoro non sia in possesso di alcuna documentazione volta a dimostrare la regolarità dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il personale ispettivo provvederà a contestare la violazione per omessa esibizione (da € 4.000 a € 12.000).

Il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri imposti dalla normativa vigente potrà quindi essere accertato in un momento successivo all'accesso ispettivo, e comunque, presso la sede dell'impresa o dell'unità produttiva.